- C.A.M.S.A.

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Statuto Sociale


TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
Art.1) È costituita tra i comparenti ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 una Società di Mutuo Soccorso denominata "Cassa Assistenza di Mutuo Soccorso ed Ausilio", Fondo Sanitario Integrativo, aperta a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, che per brevità potrà essere indicata con la sigla S.M.S. "C.A.M.S.A.".

Art.2) La Società ha sede in L'Aquila, Via dei Girdini 16/A - 67100. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci possono istituirsi Direzioni regionali, Responsabili territoriali ed aziendali. Le responsabilità, le funzioni e l'organizzazione delle Direzioni regionali, dei Responsabili territoriali ed aziendali, vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

Art.3) Possono aderire alla "C.A.M.S.A." tutte le Società di Mutuo Soccorso, le Società Operaie, Casse Mutue Sanitarie, ecc. purché costituite, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e senza scopo di lucro.

Art.4) La "C.A.M.S.A." ha scopo di mutuo soccorso attuando l'Assistenza Sanitaria Integrativa e la Previdenza Integrativa limitatamente ed esclusivamente agli associati ed ai loro familiari a carico fiscale e risultanti sullo Stato di Famiglia del Socio, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 ed in riferimento al R.D. Legge n. 5 dell'8 gennaio 1942 trasformato in legge n. 1251 del 2 ottobre 1942, al DPR n. 180 del 5 gennaio 1950 ed alle leggi n. 656 del 29 giugno 1960 n. 1750 del 20 dicembre 1962 e n. 297 del 29 maggio 1982, e ai sensi dell'ari. 5 Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997. n. 460; nonché alle loro successive modifiche ed integrazioni. I Soci hanno diritto a fruire dell'Assistenza Sanitaria Integrativa e della Previdenza Integrativa secondo le modalità e i limiti posti dallo Statuto e dal Regolamento Sociale.

Art.5) La "C.A.M.S.A." non si propone scopi di lucro e politici. Può aderire ad altre Associazioni a carattere nazionale che abbiano scopi similari e che svolgono analoga attività. Può aderire ad organismi federali, consorzi ed associazioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività di coordinamento tra le mutue.

La "C.A.M.S.A.", si propone quegli scopi cooperativistici che verranno di volta in volta approvati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in relazione a detti fini potrà assumere, secondo le modalità indicate nel presente Statuto, tutte le iniziative intese ad elevare il benessere materiale e morale dei Soci e loro familiari.

La "C.A.M.S.A." in particolare si propone di:

a) Concedere assistenza economica ai Soci e familiari in caso di:

1. decesso per infortunio;
2. decesso per cause naturali;
3. invalidità permanente;
4. ricovero ospedaliere;
5. onoranze funebri;
6. riduzioni salari per malattia;
7. ritiro temporaneo o permanente della patente;
8. grandi interventi chirurgici;
9. interventi chirurgici;
10. rimborso prestazioni medico specialistiche;
11. rimborso prestazioni di alta diagnostica strumentale;
12. indennità di vecchiaia.

b) Costituire, ai sensi delle disposizioni di legge esistenti e/ o che verranno emanate dal Parlamento, una Gestione Autonoma per creare un Fondo pensionistico per i Soci e familiari, integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria "A.G.O.". La gestione sarà diretta da un apposito Comitato, e da apposito regolamento.
c) Istituire in riferimento all'art.46 della legge n° 833 del 23 dicembre 1978 e dell'alt. 9 del D.L. n° 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il Servizio Sanitario Integrativo per i Soci e familiari tramite strutture in proprio e/o convenzionata stabilendo nel Regolamento, l'assistenza sanitaria da erogare e le modalità.
d) Distribuire, in occasione delle Festività Natalizie, su delibera del Consiglio di Amministrazione e qualora la situazione economica lo consenta, una strenna di solidarietà.
e) Attuare forme d'assistenza ai Soci anziani, in forma diretta e/o convenzionata, non escluse cooperative Sociali anche per la costruzione di case di riposo e/o mini appartamenti.
f) Concedere consulenza ed assistenza legale.
g) Stipulare accordi con Broker di assicurazioni, iscritti all'Albo Nazionale ai sensi della legge n.792 del 28 novembre 1984, per assistenza e/o stipula di contratti con compagnie di assicurazioni onde ottenere condizioni più vantaggiose per i Soci.
h) Promuovere la costituzione di una mutua assicuratrice.


TITOLO II
AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI
Art.6) Nella "C.A.M.S.A." i Soci si distinguono nelle seguenti ca­tegorie:onorari;
a) onorari;
b) sovventori;
c) ordinari;
d) pensionati.
Sono Soci onorari le persone fisiche e giuridiche (cooperati­ve, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscano in modo rilevante il perseguimento delle finali­tà della Società.
Sono Soci sovventori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Sono Soci ordinari i dipendenti delle aziende pubbliche e private che presentano regolare domanda di adesione.
Sono Soci pensionati i Soci ordinar! che hanno cessato l'attività lavorativa senza interrompere il rapporto con la Società.
I Soci ordinari iscrivendosi alla "C.A.M.S.A." debbono obbligarsi:
a) al pagamento della quota d'adesione;
b) al versamento della quota Sociale.

Art.7) La domanda di ammissione alla C.A.M.S.A. deve essere diretta al Consiglio di Amministrazione. Essa deve contenere esplicitamente la dichiarazione del ri­chiedente di impegnarsi a pagare la quota di ammissione e la quota Sociale.

La qualità di Socio si acquista dopo l'acccttazione della do­manda da parte del Consiglio di Amministrazione e dal pri­mo giorno del mese successivo al pagamento della quota di ammissione e dal versamento della quota Sociale. Acquisita la qualità di Socio, si ha diritto a tutte le prestazio­ni della "C.A.M.S.A." secondo i temi, modalità e termini previsti dal presente Statuto e Regolamento allegato.

Art.8) II pagamento della quota Sociale potrà avvenire dietro rila­scio di apposita dichiarazione con la quale autorizza il pro­prio Datore di lavoro e/o Amministrazione ad effettuare le ritenute sulle proprie spettanze (stipendio o retribuzione) in favore della "C.A.M.S.A., in mancanza di tale disponibilità del datore di lavoro il Socio può ricorrere a versamenti an­nuali e/o trimestrali.

Tali versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il quinto giorno del periodo cui essi si riferiscono. La variazione della quota sociale, potrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione con delibera unanime e sarà indicata sul Regolamento.

Art.9) L'interessato, al quale venga comunicata la mancata ammis­sione a Socio, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di co­municazione. Il Collegio dei Probiviri delibererà entro i 30 gg. successivi.

Art.10) Il Socio deve:
a) osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) adempiere agli impegni assunti con la "C.A.M.S.A.";
c) portare tempestivamente a conoscenza della "C.A.M.S.A." ove se ne verifichi il caso, la perdita per qualsiasi causa dei requisiti prescritti per l'acquisto della qualità di Socio.
Deve altresì comunicare ogni variazione di indirizzo e non danneggiare moralmente e materialmente la mutua.

Art.11) La qualità di Socio si perde per:

a) morosità;
b) espulsione;
c) recesso;
d) morte.

Art.12) La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata al Socio quando questi non ha cor­risposto per due mesi consecutivi la quota Sociale. La perdita della qualità di Socio per dichiarata morosità non pregiudica le azioni di recupero delle somme dovute alla Mutua.
Il Socio dichiarato moroso, può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento del­la lettera di comunicazione, per il controllo dello stato di morosità. II Collegio dei Probiviri delibererà entro i 30 gg. successivi.

Art.13) L'espulsione per fatto ed azioni che ledano interessi della "C.A.M.S.A." è deliberata dal Consiglio di Amministrazio­ne su parere scritto del Collegio dei Probiviri. Il Socio espulso, può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di co­municazione, per la valutazione dell'appello promosso dal Socio.
Il Collegio dei Probiviri delibererà entro i 30 gg. successivi.

Art.14) II Socio può recedere dalla "C.A.M.S.A." facendone richie­sta indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata a mano presso gli uffici Sociali e dietro rilascio di ricevuta indicante la data della presentazione.
Fino a tale data il Socio resta impegnato dalle norme statutarie e dal Regolamento, dalle deliberazioni delle eventuali as­semblee e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.15) Gli eventuali debiti che il Socio cessante avesse verso la "C.A.M.S.A." dovranno essere corrisposti entro e non oltre i cinque giorni dalla data di dimissioni.

Art.16) Nei confronti dei Soci dimissionari, morosi, o che contravvengano agli obblighi e doveri previsti dalle norme che disciplinano le attività della "C.A.M.S.A." il Consiglio di Am­ministrazione ha la facoltà di deliberare la sospensione parziale o totale delle prestazioni di cui all'art.5 .

Art.17) La perdita della qualità di Socio ha effetto dalla data della morte, dalla data del recesso e dalla data (trascorsi i quindici giorni di tempo per il Socio per appellarsi) della pronuncia del Consiglio di Amministrazione e/o dalla data di delibera del Consiglio dei Probiviri per i casi di morosità ed espul­sione con presenza di appello.
In caso di morte del Socio, un erede può fare richiesta di subentro entro i 60 gg. successivi il decesso.

TITOLO III
ORGANI DELLA MUTUA
Art.18) Sono organi della mutua:

a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art.19) L'Assemblea generale dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci ordinari.

Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale per deli­berare:
- sul conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- sulla nomina degli Organi Sociali alla loro naturale sca­denza;
- sugli altri argomenti portati all'ordine del giorno.

Essa si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno, oppure su richiesta almeno di due quinti della totalità dei Soci per deliberare:
- sulle proposte di modifiche dello Statuto;
- sulla eventuale liquidazione della Mutua;
- sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- su ogni altra proposta di carattere straordinario.

L'Assemblea generale dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale e negli ambienti di lavoro aziendali almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, che di norma si terrà nella città dove è ubicata la sede Socia­le; è facoltà degli Amministratori convocare l'Assemblea in altra città anche fuori dall'Abruzzo. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, ove la prima andasse deserta o non venisse raggiunta la maggio­ranza per deliberare validamente. L'Assemblea Generale dei Soci, su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire la Presiden­za Onoraria ad un Socio della Mutua che si sia particolar-mente distinto per lo sviluppo della Mutua.

Art.20) L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente, oppure in mancanza da una Persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio.

Art.21) Hanno diritto di intervento tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci.
Ogni Socio residente nella località regionale dove si svolge l'Assemblea Generale, può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio che, comunque non potrà avere più di tre deleghe.

Art.22) Ogni Socio ordinario a diritto ad un solo voto.

Art.23) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione essa delibera con la maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci ordinari che rappresentino più della metà degli iscritti; in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati, salvo sullo scioglimento e la liquidazione, per i quali occorrerà voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti o rappresentati.

Art.24) Le votazioni si svolgono con le modalità che, di volta in volta, si saranno stabilite dall'Assemblea Generale. Le nomine alle cariche Sociali avvengono per votazione pa­lese, salva diversa deliberazione dell'Assemblea Generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.25) La Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministra­zione composto da un numero di Mèmbri non inferiore a cinque e non superiore a nove.
L'Assemblea generale dei Soci, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne fisserà il numero entro i limiti suddetti.
I Soci eletti nel Consiglio di Amministrazione devono avere comprovata conoscenza ed esperienza delle attività della Mutua, con riferimento anche alle normative legislative e disposizioni vigenti.
Gli amministratori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Essi, durante il Loro mandato, hanno diritto, oltre ad una tutela assicurativa contro rischi amministrativi, civili, infortunistici, al rimborso delle spese eventualmente soste­nute.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato a svolgere incarichi a carattere continuativo a favore della Società.

Art.26) II Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi Mèmbri il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo; nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, in questo caso il segretario ha diritto ad un compenso mensile ed al rimborso spese eventualmente sostenute-li Consiglio, inoltre, può nominare un Coordinatore genera­le con il compito di coordinare tutte le attività convenziona­te, nei limiti delle responsabilità determinate dal Consiglio stesso. Egli ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art.27) Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
c) emanare il Regolamento riguardante le attività di assistenza e previdenza;
d) deliberare sulla concessione di eventuale assistenza straordinaria;
e) nominare vari Comitati che fossero necessari e loro attribuzioni;
f) predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
g) determinare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
h) adempiere agli altri compiti dello Statuto e Regolamento.

I componenti dei comitati previsti al punto e) del presente articolo, qualora funzionante, hanno diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art.28) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione e gli sono conferite tutte le facoltà occorrenti per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi Sociali, salvo quelli che sono per legge riservati all'Assemblea.
Ha quindi, tra le altre, la facoltà di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di Credito, Banche, e Tesorerie dello Stato, presso gli uffici di Deposito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.
Potrà, inoltre, stipulare convenzioni con Istituti di Credito, Banche, Enti, Società e Ditte per favorire il risparmio; con Ospedali, Cliniche, Ambulatori specialistici, Laboratori diagnostici e di analisi per favorire la cura e la prevenzione della salute.

Art.29) II Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigono e, comunque, su richiesta di almeno tre suoi Mèmbri o due Sindaci effettivi. Il Membro del consiglio che non partecipa a tre sedute con­secutive, salvo casi di comprovata malattia, decade dalla carica.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza statutaria dei Componenti. Le deliberazioni adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità comporta reiezione della proposta.
Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, trascritto nell'apposito libro, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Per una più lodevole amministrazione e gestione della Mu­tua e per un più sicuro raggiungimento degli scopi Sociali, il Consiglio, sentito il parere del Presidente del Collegio Sindacale, può avvalersi di Consulenti esterni e/o di liberi Pro­fessionisti esperti nelle attività svolte dalla Mutua istituendo, qualora si rendessero necessari, dei Comitati Tecnici.

PRESIDENTE
Art.30) Il Presidente ha la legale rappresentanza della "C.A.M.S.A."; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; da esecuzione alle deliberazioni dal medesimo adottate ed adempie alle altre funzioni demandategli dallo Statuto e dal Regolamento.
Il Presidente può delegare alcune funzioni al vice Presiden­te nominato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal vice Presidente e la surrogazione deve risultare da apposito verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE
Art.31) II Collegio dei Sindaci è composto da cinque Membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, di cui tre effettivi e due supplenti, e partecipano alla riunione del Consiglio di Amministrazione.
Essi possono essere eletti anche tra persone estranee alla Mutua ed i poteri e doveri a loro attribuiti sono quelli stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti. Nel suo seno elegge il Presidente.
I Mèmbri del Collegio Sindacale, durante il Loro mandato hanno diritto, oltre ad una tutela assicurativa contro rischi amministrativi, civili, infortunistici ad un compenso, come stabilito dalla legge, al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.32) II Collegio dei Probiviri è composto da cinque Mèmbri elet­ti dall'Assemblea Generale dei Soci, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente potrà essere estraneo alla Mutua, purché avente la qualifica di Magistrato, Avvocato o Procu­ratore legale del Poro di L'Aquila.

Art.33) I Probiviri deliberano secondo le norme sull'arbitrato, pro­nunciando secondo equità previo tentativo di conciliazione regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono opportuno, assegnando alle parti i termini per la presen­tazione di documenti e delle memorie difensive e per esporre le loro repliche.

Art.34) Ai sensi dell'articolo precedente e del presente articolo, che hanno valore di clausola compromissoria, la "C.A.M.S.A." ed i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie insorte sulla applicazione ed interpretazione del presente Statuto e sulla validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.
Contro i provvedimenti della "C.A.M.S.A.", adottati sia dall'Assemblea generale dei Soci che dal Consiglio di Amministrazione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, salva diversa disposizione statutaria, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e del provvedimento.
Per ogni singola controversia si provvederà, con la parteci­pazione del Collegio dei Probiviri e delle parti, alla relazione di apposito atto, a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, che nella riunione dei Probiviri vi partecipa in qualità di Segretario verbalizzante, per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo arbitrale, le norme ed i termini adottati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
I Membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

COMITATO ESECUTIVO
Art.35) II Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.
Il numero dei componenti ed i suoi poteri vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, come pure eventuali compensi da corrispondere ai sui com­ponenti.

COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.36) Ove un Componente degli organi collegiali cessi per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza indicata dovrà essere convocata l'Assemblea generale per la nomina di un nuovo Componente.

TITOLO IV
ASSISTENZA ECONOMICA
Art.37) Il Socio ordinario in regola con i pagamenti Sociali ha diritto, in base alle disposizioni di cassa e su delibera del Consiglio di Amministrazione, alla assistenza economica nei casi previsti dal punto a) dell'articolo 5 del presente Statuto e determinati in apposito Regolamento. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire altre assistenze economiche, purché rientranti nei fini di Istituto della "C.A.M.S.A."

Art.38) II Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, in casi eccezionali e documentati, su eventuali domande di assisten­za straordinaria, anche economica ed a fondo perduto (in questo caso dovranno essere piccole somme), purché rien­trante nei fini di Istituto della Mutua.

TITOLO V
PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO -LIBRI CONTABILI
Art.39) II patrimonio della "C.A.M.S.A." è costituito:
a) dalle quote d'adesione;
b) dai contributi, donazioni, lasciti volontari e da ogni altra entrata eccezionale o straordinaria.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzio­ne non siano imposte per legge.

Art.40) L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo, corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione Sociale e dalla relazione dei Sindaci, deve essere presentata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce.

Art.41) II conto consuntivo deve essere comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione in Assemblea. Il conto consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nella sede Sociale e negli eventuali uffici delegati, durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato.

Art.42) II Consiglio di Amministrazione, stabilisce, di norma, annualmente, la misura dei contributi Sociali.

Art.43) Le rilevazioni e registrazioni dei fatti amministrativi della gestione della Mutua, devono essere effettuate sui libri con­tabili previsti dalla legge ed osservando le disposizioni pre­viste dal codice civile, nonché su ogni altro libro sussidiario ritenuto utile e necessario.

TITOLO VI
VIGILANZA
Art.44) La vigilanza sulle condizioni che comportano l'assistenza economica per malattia o infortunio è affidata ai Consiglieri. o al Comitato all'uopo incaricato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario e per fondati motivi, può sottoporre il Socio a visita presso il proprio servizio medico. Le risultanze degli accertamenti redatte per iscritto, dovran­no essere comunicate al Socio interessato, unitamente alla eventuale delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

DURATA E SCIOGLIMENTO
Art.45) La durata della "C.A.M.S.A." è sino al 31 (trentuno) dicem­bre del 2030 (duemilatrenta) e potrà essere sciolta dall'Assemblea Generale dei Soci straordinaria, con deliberazione presa a maggioranza assoluta.
In caso di scioglimento il patrimonio Sociale, soddisfatta ogni passività e detratte tutte le spettanze dei Soci, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo, di cui all'alt. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.46) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

TITOLO VII VARIE
Art.47) Le notizie, le informazioni e le iniziative riguardanti le atti­vità della Mutua, potranno essere date di norma mediante il "Notiziario della Mutualità Volontaria Assistenziale e Previdenziale".

Art.48) La " C.A.M.S.A." si interdice di:
a) effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico e presso i Soci;
b) esercitare le attività finanziarie previste dall'art. 106 comma primo del TU. delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) esercitare attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge n° 1 del 2 gennaio 1991.

Art.49) II presente Statuto entrerà in vigore alla data di approvazio­ne dell'Assemblea Generale dei Soci e dopo le trascrizioni di legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.50) Ai fini delle trascrizioni di legge il Presidente, quale rappre­sentante legale della Mutua, è autorizzato a costituirsi da­vanti al Notaio per apportare allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie.

Art.51) Per i Soci aderenti prima dell'entrata in vigore del presente Statuto restano salvi tutti i diritti acquisiti fino al 31 dicembre 2003.

Art.52) Per eventuali controversie legali è competente il Foro di L'Aquila.

 
 
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